In considerazione delle dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e dell’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, la disciplina in materia sportiva è regolata nell’Articolo 1, comma 1, lettera C), nonché dalle altre disposizioni in materia contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, vigenti fino al prossimo 8 marzo.
Il DPCM del 4 marzo 2020 dispone per l’intero territorio nazionale la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, consentendo tuttavia, nei comuni diversi da quelli compresi nella cd. “zona rossa”, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti[1], all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Il DPCM del 4 marzo 2020 ha altresì precisato e stabilito che lo sport di base (quale è il golf praticato a livello amatoriale) e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre e centri sportivi di ogni tipo sono ammessi, a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale di almeno un metro come previsto alla lettera d) dell’Allegato 1 del provvedimento medesimo.
Tuttavia, l’art. 4 del DPCM del 4 marzo 2020 dispone che le misure (più restrittive) previste dagli articoli 1 (relativo alla zona rossa) e 2 (relativo Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto, nonché le province di Pesaro – Urbino e Savona) del DPCM 1 marzo 2020 rimangono ferme sino al prossimo 8 marzo 2020 (almeno fino al momento).
Il nuovo provvedimento raccomanda altresì esplicitamente – al comma 7 dell’art. 2 – l’integrale applicazione di tutte le “Misure igienico-sanitarie” contenute nel più volte citato Allegato 1, e, per quanto di interesse, tra le altre:
- – evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- – mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- – pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
La disposizione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. e) raccomanda a diversi soggetti, tra cui le associazioni sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.
Da ultimo si evidenzia che, in ogni caso in cui l’attività sportiva è consentita, le associazioni e società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19, per il tramite di proprio personale medico.
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Pertanto, in estrema sintesi:
- – Nella cd. zona rossa rimangono sospese (per ora sino al prossimo 8 marzo 2020) tutte le manifestazioni e tutti gli eventi sportivi;
- – Su tutto il territorio nazionale, esclusa la cd. zona rossa, è consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni di ogni ordine e disciplina, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, purché si svolgano all’interno di impianti a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico;
- – Su tutto il territorio nazionale, escluse la cd. zona rossa, la Regione Lombardia (per ora sino al prossimo 8 marzo 2020) e la provincia di Piacenza (per ora sino al prossimo 8 marzo 2020), è consentito lo svolgimento di sport di base (ritenendo ivi inclusa la pratica amatoriale del golf) e delle attività motorie in genere, all’aperto o all’interno di palestre e centri sportivi in genere purchè sia rispettata la condizione della distanza interpersonale di almeno un metro.
[1] Circa la qualificazione di Atleta “agonista”, si fa rinvio alla nota emessa dal Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, in data 4 marzo 2020, che precisa che sono da intendersi tesserati agonisti coloro i quali hanno prodotto, all’atto del tesseramento, il certificato di idoneità agonistica e svolgono l’attività sportiva riconosciuta come tale dalla Federazione di riferimento.