È stata attivata alle 14 di ieri, martedì 7 aprile, la piattaforma di prenotazione sul sito di Sport e Salute per le domande per l’indennità di 600 euro prevista per i collaboratori sportivi. Inviando un sms al numero 339/9940875 e inserendo il proprio Codice Fiscale, si otterrà l’appuntamento necessario per registrarsi alla piattaforma di Sport e Salute e presentare la domanda.
Il sistema invierà al richiedente una risposta immediata tramite sms, con un codice di prenotazione, la data e la fascia oraria nella quale accedere di nuovo alla piattaforma per caricare i documenti necessari. Dopo l’inserimento delle domande sul portale da parte di chi indicherà come “datore di lavoro” la Federazione Italiana Golf, verrà generata una mail inoltrata alla FIG stessa cui spetterà validare le richieste, ovvero confermare che la dichiarazione circa il rapporto in essere sia o no veritiera.
Sul sito di Sport e Salute, dopo il via libera al decreto attuativo, sono state rese disponibili informazioni e FAQ per consentire agli interessati di preparare i passaggi necessari ad accedere al fondo che, attualmente, ha una copertura per 50 milioni di euro.
Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi. Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
- non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
- non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
- non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:
- deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
- doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);
- non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
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