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Cura Italia: erogazione automatica per il mese di giugno

Golf Nazionale 1
  06 Novembre 2020 In primo piano
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Sport e Salute spa la informa che l’indennità per il mese di giugno in favore dei collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità concessa a norma dell’art. 96 del Decreto-legge n.18/2020 e dell’art.98 del D.L.34/2020 sarà erogata automaticamente, come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 28 settembre 2020, solo nel caso in cui persistano le condizioni e i presupposti di cui all’articolo 12 del Decreto Agosto.

La verifica della permanenza dei presupposti, in base ai quali l’indennità è stata precedentemente concessa, va confermata a fronte della graduale ripartenza, dello sport di base a seguito del DPCM 17/05/2020, che dispone la riapertura delle sedi dell’attività sportiva di base, in particolare dei centri sportivi e delle palestre a partire dalla data del 25/05/2020.

Il nuovo Decreto Ministeriale, infatti, subordina l’erogazione automatica dell’indennità di giugno alla sussistenza delle condizioni e presupposti che hanno già dato diritto alle precedenti erogazioni.

Pertanto, laddove – per il mese di giugno 2020 – non sussistessero più i presupposti per ricevere l’indennità (v. FAQ 4) o fosse insorta una della cause di incompatibilità che erano state espressamente escluse con l’autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (v. FAQ 5), l’utente dovrà comunicare a Sport e Salute S.p.A. la propria “rinuncia” entro il giorno 8 ottobre 2020, mediante invio di una mail con oggetto “rinuncia” a [email protected], specificando il proprio nome, cognome e codice fiscale.

Tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per il/i mese/i di marzo/aprile/maggio 2020 e che mantengono i requisiti e non ricadono in fattispecie di incompatibilità, non devono inviare alcuna mail e riceveranno automaticamente il pagamento dell’indennità per il mese di giugno 2020.

Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità derivanti dall’indebita percezione di contributi pubblici.

 

LINK UTILI

Informazioni di carattere generale:
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2238-indennita-giugno-2020-sport-e-salute-ha-inviato-le-mail-ai-collaboratori-sportivi-per-procedere-con-lerogazione-automatica-del-bonus-di-giugno.html

Aggiornamenti, risposte e contatti:
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2240-aggiornamenti-risposte-e-contatti-per-il-bonus-di-giugno-ai-collaboratori-sportivi.html

Canale Telegram:
https://t.me/SporteSalute


RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

Le richieste di chiarimenti pervenute a Sport e Salute sono riconducibili a cinque macro-categorie. Di seguito qualche indicazione al fine di orientarsi nella fattispecie relativa alla mail ricevuta.

  1. Per coloro che hanno ricevuto la mail in cui si faceva riferimento al contratto scaduto prima del 31 maggio 2020.
    In considerazione della quantità delle mail riguardante tale fattispecie, abbiamo dedicato uno specifico indirizzo email all’esame di tali questioni.
    Ove si ritenesse di richiedere alla Società una revisione della decisione, perché l’attività relativa alla collaborazione si è interrotta a causa del COVID-19, si prega pertanto di inviare una mail all’indirizzo [email protected], scrivendo nell’oggetto “CONTRATTO NON SCADUTO” e indicando nel testo della mail nome, cognome, codice fiscale, nonché i motivi per cui si ritiene di aver diritto all’indennità. Analogamente, potranno essere allegati gli eventuali documenti comprovanti che il contratto aveva una durata diversa da quella indicata in piattaforma o che lo stesso si è invece interrotto a causa del COVID-19.
    Nel caso in cui il contratto sia effettivamente terminato per scadenza naturale prima di giugno 2020 non si ha il diritto a ricevere l’indennità. 
  2. Per coloro che hanno ricevuto la mail diretta a acquisire la conferma della persistenza dei presupposti e delle condizioni di legge.
    Non appena esaminate tutte le email di rinuncia pervenute alla Società, verrà erogata l’indennità ai soggetti che non hanno mandato alcuna comunicazione.
  3. Per coloro che non hanno ricevuto la mail perché hanno indicato in piattaforma che il proprio contratto non prevedeva compenso.
    Ove si ritenesse di richiedere alla Società una revisione della decisione, perché – contrariamente a quanto dichiarato in piattaforma – la collaborazione prevedeva un compenso, si prega pertanto di inviare una mail all’indirizzo [email protected], scrivendo nell’oggetto “NO COMPENSO ZERO” e indicando nel testo della mail nome, cognome, codice fiscale, nonché i motivi per cui si ritiene di aver chiarito a Sport e Salute che il contratto prevedeva un compenso. Analogamente, potranno essere allegati i documenti comprovanti il compenso ricevuto per il rapporto di collaborazione.
  4. Per coloro che hanno ricevuto la mail in cui si comunica che c’è un’incoerenza con i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate.
    La Società Sport e Salute, a seguito delle verifiche svolte con l’Agenzia dell’Entrate, ha un riscontro oggettivo della non corrispondenza delle dichiarazioni.
    Tale riscontro oggettivo, a prescindere dalle motivazioni sottostanti, impone che le domande vengano sottoposte a un procedimento dedicato secondo le norme di legge.
  5. Per coloro che hanno ricevuto la mail in cui si comunica che c’è un’incoerenza con i dati comunicati dall’INPS.
    La Società Sport e Salute, a seguito delle verifiche svolte con l’INPS, ha un riscontro oggettivo della non corrispondenza delle dichiarazioni rilasciate in sede di autocertificazione.
    Tale riscontro oggettivo, a prescindere dalle motivazioni sottostanti, impone che le domande vengano sottoposte a un procedimento dedicato secondo le norme di legge.

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