La formazione sportiva nel sistema italiano si inserisce in un quadro normativo unitario fondato sul riconoscimento pubblico dell’ordinamento sportivo nazionale e sul ruolo attribuito al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale ente di riferimento per l’organizzazione, la regolamentazione e il coordinamento delle attività sportive. Tale assetto è espressamente riconosciuto dalla normativa statale, che individua nel CONI il soggetto preposto alla governance del sistema sportivo e alla regolazione dei rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti.
Il riordino attuato con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha confermato la centralità degli organismi sportivi riconosciuti e il rilievo essenziale della qualificazione degli operatori sportivi, individuando nella formazione uno strumento imprescindibile per garantire la qualità, la sicurezza e la correttezza dell’attività sportiva svolta sul territorio nazionale. In tale contesto, l’attività formativa e il rilascio delle qualifiche tecniche rientrano esclusivamente nell’ambito delle competenze attribuite all’ordinamento sportivo riconosciuto.
Con specifico riferimento alle comunicazioni apparse su social network concernenti presunti corsi di formazione sportiva asseritamente riconosciuti dal CONI e idonei a produrre effetti nell’ambito della Federazione Italiana Golf, è doveroso precisare che il CONI non riconosce in alcun modo, in via diretta, corsi di formazione sportiva di qualsivoglia natura, livello o qualifica, fatta esclusione per la formazione olimpica e di quarto livello svolta direttamente dallo stesso CONI e per l’attività formativa realizzata sul territorio attraverso le Scuole Regionali dello Sport. All’interno di tale quadro si colloca il Sistema Nazionale delle Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), adottato dal CONI quale modello ufficiale di riferimento per la definizione, l’organizzazione e il riconoscimento delle qualifiche sportive. Il SNaQ costituisce l’atto regolamentare mediante il quale il CONI esercita le proprie funzioni in materia di formazione, definendo livelli di qualifica, standard formativi e criteri di certificazione delle competenze cui sono tenuti ad attenersi gli organismi sportivi riconosciuti. Ne consegue che la formazione sportiva e il riconoscimento delle qualifiche trovano fondamento esclusivo nelle fonti statali e negli atti ufficiali del CONI.
La formazione dei tecnici professionisti di golf rientra nelle competenze della Federazione Italiana Golf, la quale la disciplina in conformità al proprio Statuto, al Regolamento Organico e, in modo specifico, al Regolamento Professionisti, per il tramite della propria società partecipata Edusport srl. Quest’ultimo individua in maniera puntuale le fonti didattiche, i contenuti formativi, le articolazioni delle qualifiche professionali — tirocinante, assistente nelle sottoclassi B e A, maestro e master professional — nonché il numero minimo di ore formative obbligatorie, da erogarsi in piena coerenza con il Sistema Nazionale delle Qualifiche degli
Operatori Sportivi (SNaQ), assunto dal CONI quale modello di riferimento. Nell’esercizio delle proprie competenze, la Federazione Italiana Golf aderisce altresì agli standard internazionali della Confederation of Professional Golf (CPG) e, in particolare, ai criteri EELS, assicurando l’allineamento della formazione professionale nazionale ai più elevati parametri tecnici e formativi riconosciuti a livello internazionale.
Ne consegue che lo svolgimento di attività di insegnamento golfistico in difformità dalle disposizioni contenute nel Regolamento Professionisti della Federazione Italiana Golf configura un’attività priva di legittimazione ordinamentale e, come tale, qualificabile come abusiva, con conseguente assoggettamento alle sanzioni previste dall’ordinamento di giustizia federale. Oltre a tali sanzioni, lo svolgimento di attività remunerata di insegnamento golfistico da parte di soggetti non in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al professionismo costituisce una violazione delle norme sull’amateur status, con la conseguente impossibilità di tesseramento sia in qualità di giocatore dilettante sia in qualità di professionista.
È infine doveroso precisare che, allo stato attuale, la Federazione Italiana Golf non ha in essere alcuna convenzione o accordo con soggetti terzi finalizzato allo sviluppo, all’organizzazione o al riconoscimento della formazione dei tecnici istruttori di golf, restando tale attività integralmente disciplinata e regolata dall’ordinamento federale.
Il presente documento è condiviso anche da e con PGA Italiana.







