n. 23 Comunicazione dei dati fiscali degli “Enti Associativi” – Modello EAS
n. 23 Comunicazione dei dati fiscali degli “Enti Associativi” – Modello EAS
Roma, 21 ottobre 2009
Circolare n.23
AI CIRCOLI DI GOLF
AGGREGATI ED AFFILIATI
ALLE ASSOCIAZIONI AGGREGATE
DI CATEGORIA
LORO SEDI
e p.c.:
Al Consiglio Federale
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Delegati di Trento e Bolzano
LORO SEDI
OGGETTO: Comunicazione dei dati fiscali degli “Enti Associativi” – Modello EAS
L’art.30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 185/2008, convertito con Legge n.2 del 28/01/2009, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, introduce, per gli Enti di tipo associativo che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore di cui all’art.148 del T.U.I.R. e dell’art.4 del D.P.R. 633/72, l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
L’obbligo della comunicazione è previsto, con alcune eccezioni, per tutti gli Enti Associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono delle previsioni di favore previste nei suddetti articoli 148 del T.U.I.R. e dell’art. 4 del D.p.r. 633/72, e si estende anche alle Società Sportive Dilettantistiche, costituite sotto forma di Società di capitali.
Si evidenzia che il mancato assolvimento dell’onere della comunicazione mediante l’invio telematico dell’apposito Modello EAS entro il 15/12/2009, determina per gli Enti Associativi interessati l’inapplicabilità delle citate disposizioni fiscali di favore, e quindi la perdita di tutti i benefici fiscali connessi.
Le variazioni dei dati oggetto di precedenti dichiarazioni devono essere comunicate con la presentazione di un nuova dichiarazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Nella stessa vanno riportate le variazioni intervenute unitamente ai dati rimasti invariati.
In ragione degli importanti riflessi fiscali legati all’adempimento in parola, si invitano tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche a provvedere all’invio del suddetto modello ovvero a rivolgersi con sollecitudine ai propri consulenti fiscali per verificare la sussistenza dell’obbligo di compilazione della comunicazione in oggetto.
Con i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.Stefano Manca